Dal 1° luglio 2019 chi non si adegua al nuovo obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi rischia sanzioni pesantissime pari al 100% dell’imposta relativa ovvero se il comportamento persiste per un quinquennio si può rischiare, addirittura, la sospensione dell’attività. Le sanzioni sono, in particolare, disciplinate dall’art. 2 comma 6 del Dlgs 127/2015 che espressamente prevede che: “ai soggetti che effettuano la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi si applicano, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione ovvero nel caso di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri le sanzioni previste dagli articoli 6, comma 3 e 12 comma 2 del decreto legislativo 471/97”. Per evitare queste conseguenze l’unica strada da seguire è adeguarsi in modo tempestivo. È necessario non perdere tempo e considerare immediatamente quali passi è necessario fare per adeguarsi. In effetti, l’adeguamento (almeno in prima approssimazione) comporta una modifica delle attuali abitudini e l’introduzione nel processo di emissione di scontrini e ricevute di un registratore telematico (RT) approvato dall’Agenzia delle Entrate. Se è innegabile che i tempi risultano stretti per un adeguamento repentino, quello che ci si auspica, come è avvenuto per le fatture elettroniche, è che il legislatore intervenga introducendo una moratoria sanzionatoria che sicuramente aiuterebbe i contribuenti a fare l’adeguamento senza danni per l’erario.
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