e-commerce: multa Agid per i web non inclusivi

I siti e le app delle aziende e gruppi che vendono on line e fatturano oltre 500 milioni devono rispondere ai requisiti di accessibilità previsti dalla 'Legge Stanca' del 2004 per i web della Pubblica Amministrazione. Le sanzioni sono applicabili da queste settimane e possono arrivare al 5% del fatturato.
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Un nuovo profilo di rischio si abbatte sulle aziende italiane che vendono prodotti o erogano servizi on line e fatturano (non necessariamente con l’e-commerce) più di mezzo miliardo di lire. 

La cosiddetta ‘Legge Stanca’ (4/2004) obbligava i web della Pubblica Amministrazione a rispettare i requisiti di accessibilità e inclusività. Devono insomma risultare fruibili anche da persone con handicap (soprattutto visivi).

Questa nobile esigenza è stata estesa con il Dl 76/2020 a web e app delle grandi imprese che forniscono servizi ai consumatori (commercio elettronico, energia, gas, acqua, trasporti, servizi postali, bancari, assicurativi, commercio elettronico). Per ‘grandi’ si intende che hanno realizzato complessivamente a livello di Gruppo una media di 500 milioni di euro di fatturato negli ultimi tre anni. Il decreto dava 2 anni di tempo alle aziende per adeguarsi. La scadenza era il 5 novembre 2022.

Mancava però la circolare interpretativa dell’Agid (Agenzia per l’Italia digitale), uscita in Gazzetta Ufficiale il 5 gennaio. Da qualche settimana quindi sono possibili i controlli e possono essere spiccate multe con un massimale pari al 5% del fatturato!

Le Linee guida sono quelle elaborate per la Pubblica Amministrazione da Agid e richiedono un ridisegno molto attento delle funzionalità del sito, la presentazione di una dichiarazione dell’azienda che deve essere asseverata da Agid e danno spazio alle segnalazioni di cittadini e portatori di interesse. 

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